Considerato
che l'Autorità ha svolto alcuni approfondimenti istruttori su numerose
iniziative promosse da organismi sanitari pubblici e privati relativi
alla possibilità per l'assistito di accedere agli esiti degli esami
clinici con modalità informatica;
Rilevata l'esigenza di individuare misure e accorgimenti necessari e opportuni
da porre a garanzia dei cittadini interessati, in relazione ai trattamenti
di dati che li riguardano;
Rilevata l'opportunità che la prescrizione di tali misure e accorgimenti,
allo stato individuati dal Garante nell'unito documento, sia preceduta
da una consultazione pubblica dei soggetti e delle categorie interessate,
in particolare degli organismi e professionisti sanitari pubblici e privati
e delle associazioni di pazienti interessati, anche al fine di acquisire
eventuali riscontri e osservazioni;
Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30
giugno 2003, n. 196);
Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai
sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
Relatore il prof. Francesco Pizzetti;
DELIBERA:
a) di adottare l'unito documento che forma parte integrante della presente
deliberazione ("Linee guida in tema di referti on-line");
b) di avviare una consultazione pubblica sul documento di cui alla lettera
a).
L'obiettivo della consultazione è acquisire osservazioni e commenti,
in particolare da parte di organismi e professionisti sanitari pubblici
e privati e di associazioni di pazienti interessati.
Osservazioni e commenti potranno pervenire entro il 30 settembre 2009
all'indirizzo dell'Autorità di Piazza di Monte Citorio n. 121,
00186 Roma, ovvero all'indirizzo di posta elettronica: refertionline@garanteprivacy.it
IL PRESIDENTE
Pizzetti
IL RELATORE
Pizzetti
IL
SEGRETARIO GENERALE
Patroni Griffi
LINEE GUIDA IN MATERIA DI REFERTI ON-LINE
1. Ambito di applicazione delle linee guida
L'Autorità ritiene opportuno fornire alcune indicazioni in merito
all'utilizzo dei dati personali nell'ambito di alcune iniziative sorte
nel processo di ammodernamento della sanità pubblica e privata
che ha generato un maggiore sviluppo delle reti e una più ampia
gestione informatica e telematica di atti, documenti e procedure.
All'interno di tali iniziative è stato riscontrato essere di recente
molto diffusa in numerose strutture sanitarie, soprattutto private, l'offerta
di servizi gratuiti generalmente riconducibili all'espressione "referti
on-line", consistenti nella possibilità per l'assistito di
accedere al "referto" -inteso come la relazione scritta rilasciata
dal medico sullo stato clinico del paziente dopo un esame clinico o strumentale-
con modalità informatica. Analogamente è concessa all'assistito
la possibilità di decidere -di volta in volta o una tantum- di
ricevere telematicamente i predetti esiti clinici direttamente attraverso
il proprio medico curante o il medico di medicina generale/pediatra di
libera scelta (MMG/PLS).
Tale modalità di conoscibilità dei referti viene generalmente
realizzata attraverso due modalità:
1) la ricezione del referto presso la casella di posta elettronica dell'interessato;
2) il collegamento al sito Internet della struttura sanitaria ove è
stato eseguito l'esame clinico, al fine di effettuare il download del
referto.
In quest'ultimo caso, che sembra essere il più utilizzato, al paziente
viene generalmente fornito un nome utente ed una password all'atto della
prenotazione o dell'effettuazione dell'esame.
In alcune delle iniziative esaminate è anche possibile effettuare
il download del "reperto" (inteso come il risultato dell'esame
clinico o strumentale effettuato, come ad es. un'immagine radiografica,
un'ecografica o un valore ematico) assieme al referto stilato dal medico.
Talvolta, il paziente viene avvisato della possibilità di visualizzare
il referto attraverso una delle modalità sopra descritte mediante
l'invio di uno short message service (sms) sul numero di telefono mobile
fornito alla struttura sanitaria dallo stesso paziente all'atto dell'adesione
al servizio.
Allo stato delle notizie acquisite, non consta l'esistenza di una normativa
in merito a tali modalità di consegna dei referti, essendo regolamentata
dalla disciplina di settore solo la validità legale della refertazione
cartacea. Restano ovviamente ferme -ove applicabili- le specifiche disposizioni
in merito al documento informatico e alla firma elettronica con specifico
riferimento alle metodologie dell'autenticazione informatica (d.lg. 7
marzo 2005, n. 82).
Ciò stante, si è osservato che nella quasi totalità
delle iniziative esaminate, la refertazione on-line non sostituisce le
normali procedure di consegna dei referti, che restano, in ogni caso,
disponibili in formato cartaceo -ai sensi e per gli effetti di legge-
presso la struttura sanitaria dove è stata erogata la prestazione.
Il paziente, infatti, può generalmente ritirare i referti in originale(1).
Tali servizi, infatti, non si propongono -di regola- di sostituire la
refertazione cartacea, bensì di anticiparla, fornendo un'anteprima
dei referti, attraverso la visualizzazione e la stampa dei documenti stessi
non appena questi siano resi disponibili dalla struttura erogatrice della
prestazione sanitaria.
2. Facoltatività del servizio di refertazione on-line
In base alle disposizioni contenute nel Codice dell'amministrazione digitale,
deve essere assicurata la disponibilità, la gestione, l'accesso,
la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell'informazione
in modalità digitale utilizzando le tecnologie dell'informazione
e della comunicazione nel rispetto della disciplina rilevante in materia
di trattamento dei dati personali e, in particolare, delle disposizioni
del Codice in materia di protezione dei dati personali (art. 2, d.lg.
7 marzo 2005, n. 82).
Come già anticipato, la mancanza di specifiche disposizioni normative
in merito a tali modalità di consegna dei referti determina che
tali servizi dovrebbero essere considerati facoltativi per l'interessato,
ovvero offerti con modalità tali da rendere possibile a quest'ultimo
di poter comunque scegliere di ritirare il referto in formato cartaceo.
All'interessato dovrebbe essere consentito, infatti, di scegliere -in
piena libertà- se accedere o meno al servizio di refertazione on-line,
garantendogli in ogni caso la possibilità di continuare a ritirare
i referti cartacei presso la struttura erogatrice della prestazione.
La struttura sanitaria dovrebbe, anche, garantire all'interessato di decidere
liberamente -sulla base di una specifica informativa e di un apposito
consenso in ordine al trattamento dei dati personali connessi a tale servizio-
di aderire o meno a tali servizi di refertazione, senza alcun pregiudizio
sulla possibilità di usufruire delle prestazioni mediche richieste.
Qualora l'interessato abbia scelto di aderire ai suddetti servizi di refertazione,
dovrebbe essergli concesso -in relazione ai singoli esami clinici a cui
si sottoporrà di volta in volta- di manifestare una volontà
contraria, ovvero che i relativi referti non siano oggetto del servizio
di refertazione on-line precedentemente scelto.
Anche nel caso di comunicazione del referto presso l'indirizzo della casella
di posta elettronica fornito dall'interessato, a quest'ultimo dovrebbe
essere concessa la possibilità di confermare l'indirizzo di posta
elettronica in cui ricevere tale comunicazione in occasione dei successivi
accertamenti clinici. Resta ferma l'operatività del sistema che
verrà adottato ai sensi del d.P.C.M. 6 maggio 2009 in materia di
rilascio e di uso della casella di posta elettronica certificata assegnata
ai cittadini.
Per quanto riguarda la possibilità per l'interessato di acconsentire
alla comunicazione dei risultati diagnostici al medico curante o al MMG/PLS
dallo stesso indicato, tale volontà dovrebbe essere manifestata
di volta in volta. All'interessato dovrebbe, infatti, essere concesso
il diritto di non comunicare sistematicamente al medico curante tutti
i risultati delle indagini cliniche effettuate, lasciandogli la possibilità
di scegliere, di volta in volta, quali referti mettere a disposizione
del proprio medico. Tale garanzia deve intendersi operante sia nel caso
più frequente in cui l'interessato autorizzi la comunicazione del
referto presso la casella di posta elettronica del medico curante, sia
in quello in cui autorizzi la struttura sanitaria a fornire le credenziali
di autenticazione direttamente al medico, affinché quest'ultimo
effettui il download del suo referto.
Nel caso di utilizzazione del servizio di avviso tramite sms della disponibilità
alla consultazione dei referti attraverso le modalità sopra descritte,
nel messaggio inviato dovrebbe essere data solo notizia della disponibilità
del referto e non anche del dettaglio della tipologia di accertamenti
effettuati, del loro esito o delle credenziali di autenticazione assegnate
all'interessato (Cfr. successivo punto 6).
3. Informativa e consenso
Per consentire all'interessato di esprimere scelte consapevoli in relazione
al trattamento dei propri dati personali, il titolare del trattamento
deve previamente fornirgli un'idonea informativa sulle caratteristiche
del servizio di refertazione on-line (artt. 13, 79 e 80 del Codice). Tale
informativa, che potrebbe essere resa anche unitamente a quella relativa
al trattamento dei dati personali per finalità di cura ma distinta
da essa, deve indicare, con linguaggio semplice, tutti gli elementi richiesti
dall'art. 13 del Codice. In particolare, dovrebbe essere evidenziata la
facoltatività dell'adesione a tali servizi, aventi la finalità
di rendere più rapidamente conoscibile all'interessato il risultato
dell'esame clinico effettuato.
L'informativa deve rendere note all'interessato anche le modalità
attraverso le quali rivolgersi al titolare per esercitare i diritti di
cui agli artt. 7 e ss. del Codice.
Al fine di assicurare una piena comprensione degli elementi indicati nell'informativa,
il titolare dovrebbe formare adeguatamente il personale coinvolto sugli
aspetti rilevanti della disciplina sulla protezione dei dati personali,
anche ai fini di un più efficace rapporto con gli interessati.
Dopo aver fornito l'informativa, il titolare del trattamento deve acquisire
un autonomo e specifico consenso dell'interessato a trattare i suoi dati
personali, anche sanitari, attraverso le suddette modalità di refertazione.
4. Archivio dei referti
In alcune delle iniziative di refertazione on-line in essere, è
offerto all'interessato anche un servizio aggiuntivo, solitamente gratuito,
consistente nella possibilità di archiviare, presso la struttura
sanitaria, tutti i referti effettuati nei laboratori della stessa. Il
suddetto archivio è generalmente consultabile on-line dall'interessato,
il quale può anche effettuare il download dei referti ivi raccolti.
Il titolare del trattamento che intenda offrire all'interessato tale servizio
di archiviazione è tenuto a fornire allo stesso una specifica informativa
ed ad acquisire un autonomo consenso.
Tali archivi, raccogliendo tutti i referti effettuati nel tempo dall'interessato
ed essendo realizzati presso un organismo sanitario in qualità
di unico titolare del trattamento (es., laboratorio di analisi, clinica
privata), ricadono nella definizione di dossier sanitario, secondo quanto
indicato nel Provvedimento del Garante del 5 marzo 2009, recante "Linee
guida in tema di Fascicolo sanitario elettronico (FSE) e di dossier sanitario"(2).
Ciò stante, il titolare del trattamento che intenda offrire all'interessato
la possibilità di raccogliere i referti in tali archivi dovrà
tener conto delle garanzie -anche di sicurezza- individuate nel citato
provvedimento per i dossier sanitari.
5. Comunicazione dei dati all'interessato
Secondo quanto previsto dall'art. 84 del Codice, i dati personali inerenti
allo stato di salute devono essere resi noti all'interessato solo per
il tramite di un medico designato dallo stesso o dal titolare. Il secondo
comma di tale disposizione prevede che il titolare o il responsabile possano
autorizzare per iscritto esercenti le professioni sanitarie diversi dai
medici, che nell'esercizio dei propri compiti intrattengono rapporti diretti
con i pazienti e sono incaricati di trattare dati personali idonei a rivelare
lo stato di salute, a rendere noti i medesimi dati all'interessato.
L'abilitazione all'accesso dei suddetti sistemi di refertazione deve,
pertanto, essere consentita all'interessato nel rispetto delle cautele
previste dalla disciplina di settore già applicabili anche per
il cartaceo e richiamate dal Garante nel provvedimento generale del 2005(3).
In particolare, nel caso di specie, l'intermediazione potrebbe essere
soddisfatta accompagnando la comunicazione del reperto con un giudizio
scritto e la disponibilità del medico a fornire ulteriori indicazioni
su richiesta dell'interessato.
I titolari del trattamento, nell'offrire tali servizi, dovrebbero tener
conto delle disposizioni di settore che prevedono -nella comunicazione
dei referti e nella illustrazione del loro significato diagnostico- una
specifica attività di consulenza da parte del personale medico
(ad esempio, nel caso di indagini cliniche volte a rivelare direttamente
o indirettamente l'infezione da HIV(4)). La necessità di assicurare
una consulenza genetica appropriata nell'effettuazione di test genetici
-anche prenatali- sembrerebbe, poi, far escludere la possibilità
di offrire tali servizi di refertazione nel caso in cui l'interessato
si sottoponga a tali indagini cliniche.
6. Misure di sicurezza e tempi di conservazione dei dati
La particolare delicatezza dei dati personali trattati mediante i servizi
di refertazione on-line impone l'adozione di specifici accorgimenti tecnici
per assicurare idonei livelli di sicurezza ai sensi dell'art. 31 del Codice,
ferme restando le misure minime che ciascun titolare del trattamento deve
comunque adottare ai sensi del Codice (artt. 33 e ss.) e, in particolare,
laddove applicabili, quelle richieste dalla regola 24 del Disciplinare
tecnico in materia di misure minime di sicurezza, allegato B http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1557184)
al Codice, laddove per il trasferimento di dati idonei a rivelare l'identità
genetica di un individuo viene richiesto il ricorso alla cifratura.
Per la consegna degli esiti dell'attività diagnostica e di analisi
biomedica si prospettano attualmente i due diversi scenari sopra descritti
che pongono problemi di protezione dei dati da affrontare con differenti
approcci.
Scenario 1 - consultazione on-line dei referti tramite servizi Web
accessibili da Internet.
Nel caso in cui il servizio che si intenda offrire consti nella possibilità
per l'interessato di collegarsi al sito Internet della struttura sanitaria
che ha eseguito l'esame clinico, al fine di effettuare la copia locale
(download) o la visualizzazione interattiva del referto, dovrebbero essere
adottate delle specifiche cautele quali:
1. protocolli di comunicazione sicuri, basati sull'utilizzo di standard
crittografici per la comunicazione elettronica dei dati, con la certificazione
digitale dell'identità dei sistemi che erogano il servizio in rete
(protocolli https ssl - Secure Socket Layer);
2. tecniche idonee ad evitare la possibile acquisizione delle informazioni
contenute nel file elettronico nel caso di sua memorizzazione intermedia
in sistemi di caching, locali o centralizzati, a seguito della sua consultazione
on-line;
3. l'utilizzo di idonei sistemi di autenticazione dell'interessato attraverso
ordinarie credenziali o, preferibilmente, tramite procedure di strong
authentication;
4. disponibilità limitata nel tempo del referto on-line (massimo
30 gg.);
5. possibilità da parte dell'utente di sottrarre alla visibilità
in modalità on-line o di cancellare dal sistema di consultazione,
in modo complessivo o selettivo, i referti che lo riguardano.
Scenario 2 - spedizione del referto tramite posta elettronica.
Qualora il titolare del trattamento intenda inviare copia del referto
alla casella di posta elettronica dell'interessato, a seguito di sua richiesta,
per il referto prodotto in formato digitale dovranno essere osservate
le seguenti cautele:
1. spedizione del referto in forma di allegato a un messaggio e-mail e
non come testo compreso nella body part del messaggio;
2. il file contenente il referto dovrà essere protetto con modalità
idonee a impedire l'illecita o fortuita acquisizione delle informazioni
trasmesse da parte di soggetti diversi da quello cui sono destinati, che
potranno consistere in una password per l'apertura del file o in una chiave
crittografica rese note agli interessati tramite canali di comunicazione
differenti da quelli utilizzati per la spedizione dei referti (Cfr. regola
24 del Disciplinare tecnico allegato B http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1557184
al Codice). Tale cautela può non essere osservata qualora l'interessato
ne faccia espressa e consapevole richiesta, in quanto l'invio del referto
alla casella di posta elettronica indicata dall'interessato non configura
un trasferimento di dati sanitari tra diversi titolari del trattamento,
bensì una comunicazione di dati tra la struttura sanitaria e l'interessato
effettuata su specifica richiesta di quest'ultimo;
3. convalida degli indirizzi e-mail tramite apposita procedura di verifica
on-line, in modo da evitare la spedizione di documenti elettronici, pur
protetti con tecniche di cifratura, verso soggetti diversi dall'utente
richiedente il servizio.
In ogni caso, per il trattamento dei dati nell'ambito dell'erogazione
del servizio on-line agli utenti dovrà essere garantita la disponibilità
di:
1. idonei sistemi di autenticazione e di autorizzazione per gli incaricati
in funzione dei ruoli e delle esigenze di accesso e trattamento (ad es.,
in relazione alla possibilità di consultazione, modifica e integrazione
dei dati), prevedendo il ricorso alla strong authentication con utilizzo
di caratteristiche biometriche nel caso del trattamento di dati idonei
a rivelare l'identità genetica di un individuo;
2. separazione fisica o logica dei dati idonei a rivelare lo stato di
salute e la vita sessuale dagli altri dati personali trattati per scopi
amministrativo-contabili.
Il titolare del trattamento dovrebbe, inoltre, prevedere apposite procedure
che rendano immediatamente non disponibili per la consultazione on-line
o interrompano la procedura di spedizione per posta elettronica dei referti
relativi a un interessato che abbia comunicato il furto o lo smarrimento
delle proprie credenziali di autenticazione all'accesso al sistema di
consultazione on-line o altre condizioni di possibile rischio per la riservatezza
dei propri dati personali.
In ogni caso dovrebbero essere adottate tutte le misure di sicurezza necessarie
per rispettare il divieto di diffusione dei dati sanitari prescritto dal
Codice (artt. 22, comma 8 e 26, comma 5).
1 Al riguardo, cfr. art. 5, comma 8, legge 29 dicembre
1990, n. 407 e art. 4, comma 18, legge 30 dicembre 1991, n. 412.
2 Provvedimento pubblicato in G.U. n. 71 del 26 marzo 2009 e consultabile
sul sito: www.garanteprivacy.it doc.web n. 1598313.
3 Cfr. punto 4 del provvedimento del Garante del 9 novembre 2005 "Strutture
sanitarie: rispetto della dignità" consultabile sul sito www.garanteprivacy.it
- doc. web n. 1191411.
Cfr. art. 5, l. 5 giugno 1990, n. 135, Relazione al parlamento sullo stato
di attuazione delle strategie attivate per fronteggiare l'infezione da
HIV nell'anno 2006, Ministero della salute, Dipartimento della prevenzione
e della comunicazione, Direzione generale della prevenzione sanitaria
e Manuale di informazioni pro-positive, a cura della Consulta del volontariato
per i problemi dell'AIDS presso il Ministero della salute, in merito all'assistenza
psicologica e alla consulenza specialistica alle persone che hanno effettuato
il test HIV.
4 Cfr. art. 12, Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina,
Oviedo il 4 aprile 1997 e Autorizzazione al trattamento dei dati genetici
del 22 febbraio 2007, pubblicata in G.U. n. 65 del 19 marzo 2007, consultabile
sul sito: www.garanteprivacy.it -doc. web n. 1389918, la cui efficacia
è stata differita con provvedimento del 19 dicembre 2008 pubblicato
in G.U. n. 15 del 20 gennaio 2009- doc. web n. 1582871.
COMUNICATO STAMPA
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